CONFISCA PER EQUIVALENTE: PRIMA LA SOCIETA' E SUCCESSIVAMENTE L'AMMINISTRATORE

CASSAZIONE PENALE: sentenza n. 41842 del 19/10/2015 

La confisca per il reato fiscale è obbligatoria anche in caso di patteggiamento. Tuttavia, quando l’imputato è il legale rappresentante di una società, il giudice è tenuto alla preventiva ricerca del profitto presso la persona giuridica. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 41842/2015 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un imprenditore che ha patteggiato la pena in relazione al reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000. 
  Con la sentenza ex art. 444 c.p.p., è stata disposta anche la confisca di una somma equivalente all’imposta evasa, la quale, secondo la difesa dell’imputato, è stata quantificata “arbitrariamente”, posto che il giudice di merito ha fatto riferimento a quanto dichiarato nei modelli 770, senza acquisire la necessaria prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

In tal senso, la Suprema Corte ha osservato che la confisca non può mai superare il profitto del reato, inteso come risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta, comprensivo anche degli ulteriori vantaggi riflessi, riconducibili alle sanzioni e alle altre somme eventualmente dovute. Pertanto, “il giudice è tenuto a valutare l’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto medesimo”. Il giudice è altresì tenuto, quando l’imputato è un legale rappresentante di società, ad accertare se il profitto del reato possa essere rinvenuto presso la società medesima. 
E difatti le Sezioni Unite, con sentenza n. 10561/2014, hanno chiarito che:
- è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica;
- non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio;
- non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato;
- l’impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti profitto del reato. 
Su tali chiarimenti, dunque, l’errore del giudice di merito, il quale ha disposto la confisca per equivalente di una somma che ha assunto come pari all’imposta evasa, “limitandosi ad affermare”, scrivono i giudici di merito, “che essa rientrasse nell’ambito applicativo degli artt. 1, comma 143, della L. 244/2007 e art.3222-ter cp., e quindi senza affrontare la problematica in precedenza evidenziata”.

Di qui l’annullamento della sentenza di condanna limitatamente alla disposta confisca, con conseguente rinvio al Tribunale.

 

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