VOLUNTARY DISCLOSURE: Comunicato Stampa AE 3/2/2015

Voluntary disclosure: anche avvocati e revisori abilitati ad assistere il cliente
COMUNICATO STAMPA del 3/2/2015


L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web in data 3 febbraio 2015, che tutti gli intermediari possono presentare la domanda, inclusi i legali e i revisori contabili.
Tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel D.P.R. n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi possono inviare le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria.
Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Come e quando presentare la richiesta – L’invio dell’istanza all’Agenzia delle Entrate va effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline entro il 30 settembre 2015.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, tramitei canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Presentazione diretta - Qualora il soggetto interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell’apposito riquadro “dati del professionista”.

Presentazione con intermediario - In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l’originale della comunicazione che gli verrà restituita dall’intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l’intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione in via telematica.
L’intermediario è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, che attesti l’avvenuta presentazione.
La richiesta si considera presentata il giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l’Amministrazione attesta di averla ricevuta.

Invio della documentazione a supporto entro 30 giorni - Dopo aver inviato l’istanza telematica, vanno inviati all’indirizzo pec competente la Relazione di accompagnamento e la documentazione a supporto.
I “documenti” e le “informazioni” di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge 15dicembre 2014, n. 186 sono trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato nella ricevuta telematica relativa alla presentazione dell’istanza, entro 30 giorni da tale presentazione.
Nel caso in cui la richiesta di accesso sia trasmessa dopo il 26 settembre 2015, i “documenti” e le “informazioni” potranno essere inviati, tramite posta elettronica certificata, nei cinque giorni successivi.

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