VOLUNTARY DISCLOSURE: CM 10/E del 13/3/2015

Voluntary Disclosure: ambito temporale della procedura

La richiesta di collaborazione volontaria internazionale deve riguardare:

• le violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale;
• nonché le infedeltà dichiarative;

afferenti agli imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, commesse fino al 30 settembre 2014, per tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n.10/E del 13/3/2015, ha chiarito che l’obbligo di estendere la procedura agli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività estere sussiste per i periodi d’imposta in cui sono state commesse infedeltà dichiarative relative a redditi connessi ad attività costituite o detenute all’estero.
La richiesta di collaborazione volontaria nazionale, per effetto dell’articolo 1, comma 3, della L. 189/2014, deve essere presentata, tramite apposita istanza, secondo le modalità previste dal Provv. n. 2015/13193 del 30.01.2015, fornendo spontaneamente all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni, per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte rientranti nell’ambito di applicazione della presente normativa, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento.

I termini di decadenza per violazioni in materia di monitoraggio fiscale - Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs., 18 dicembre 1997, n. 472, il termine ordinario di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, salvo il diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
Alla luce di ciò, in via ordinaria, rientrano nella procedura di collaborazione volontaria internazionale, le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale commesse con riguardo al:
• modello UNICO 2010, presentato per gli investimenti illecitamente detenuti all’estero alla data del 31 dicembre 2009;
• fino a quelle contenute nel modello UNICO 2014, con riferimento alle attività illecitamente detenute all’estero nel corso del 2013.

Con riferimento agli investimenti e alle attività finanziarie detenute in Paesi black list individuati con il DM 4 maggio 1999 e con il DM 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, l’articolo 12, comma 2-ter del DL n. 78 del 2009 dispone che: “[…] i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati”.
Pertanto, rientrano nella procedura in esame le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale relative ad attività detenute illecitamente nei Paesi black list dal:
• 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2013.
L’articolo 5-quater, co. 4, del D.L. 167/90 prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applichi il raddoppio dei termini di decadenza di cui al citato art. 12, co. 2-ter, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’articolo 5- quinquies, commi 4, primo periodo, lett. c), 5 e 7 del D.L. n.167/90.
Cioè, perché non operi il raddoppio dei termini, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:
- il Paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l’Italia, entro il 2/3/2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni;
- il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel Paese black list ove già le deteneva deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver) e allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria, in relazione ai periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all’effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE (c.d. monitoraggio rafforzato);
- nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all’attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati UE o aderenti al SEE, deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il trasferimento (articolo 5- quinquies, comma 5).
Ad esempio, perché non si applichi il raddoppio dei termini in argomento con riferimento ad attività finanziarie detenute illecitamente presso un istituto di credito monegasco ove le stesse rimarranno anche a seguito del perfezionarsi della procedura, il contribuente deve rilasciare all’intermediario finanziario monegasco l’autorizzazione a trasmettere, a richiesta dell’autorità fiscale italiana, tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura, in relazione ai periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all’effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme all’articolo 26 del predetto Modello di Convenzione elaborato dall’OCSE.
Il contribuente dovrà produrre detta autorizzazione nel corredo informativo e documentale, facendola pervenire tempestivamente all’Ufficio anche in originale, cioè in tempo utile a consentire di tenerne conto nei corrispondenti atti: invito, atto di accertamento con adesione ovvero atto di contestazione.
Se il suddetto contribuente intende invece trasferire, anche successivamente all’attivazione della procedura, le attività finanziarie presso un altro intermediario, ad esempio panamense (in uno Stato, quindi, diverso dall’UE o SEE), dovrà rilasciare anche all’intermediario finanziario panamense il waiver concernente tutti i dati delle attività emerse, ivi trasferiti, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento.

L’Agenzia ha, infine, chiarito che qualora gli investimenti e le attività finanziarie siano stati oggetto di trasferimento in diversi Paesi black list, con riferimento ai periodi d’imposta dal 2004 al 2013, affinché operi la non applicazione del raddoppio dei termini, tutti i suddetti Paesi devono aver sottoscritto l’accordo di cui all’art. 5-quinquies, co. 7. Se, ad esempio, un contribuente nel corso del 2004 ha costituito delle attività finanziarie a Panama presso un intermediario locale e, nel 2008, ha trasferito dette attività presso un intermediario svizzero, dal momento che per le annualità dal 2004 al 2007 le attività sono state illecitamente detenute in un Paese che non ha stipulato l’accordo, per tali periodi d’imposta le violazioni in materia di monitoraggio fiscale dovranno essere oggetto della procedura, operando in tali casi il disposto di cui all’art. 12, co. 2-ter del D.L. n. 78 del 2009. Infatti, in tale caso, poiché al termine dei periodi d’imposta dal 2004 al 2007, le attività finanziarie oggetto di emersione erano localizzate in un Paese black list, che non ha stipulato un accordo con l’Italia nei termini sopra richiamati, non si verifica una delle condizioni previste dall’articolo 5-quater, co. 4, del D.L., pertanto è operativo il raddoppio dei termini.
Qualora la procedura non si dovesse perfezionare, l’Ufficio potrà applicare la presunzione di cui all’art. 12, co. 2, del D.L. n. 78 del 2009 con riferimento a tutti i periodi d’imposta per i quali non è decaduta la potestà di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo.
Qualora non operi il raddoppio dei termini, la documentazione che dovrà essere prodotta in materia di monitoraggio fiscale (quadro RW) riguarderà ciascuna delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta dal 2009 al 2013.

 

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