CONFISCA PER EQUIVALENTE: PRIMA LA SOCIETA' E SUCCESSIVAMENTE L'AMMINISTRATORE

CASSAZIONE PENALE: sentenza n. 41842 del 19/10/2015 

La confisca per il reato fiscale è obbligatoria anche in caso di patteggiamento. Tuttavia, quando l’imputato è il legale rappresentante di una società, il giudice è tenuto alla preventiva ricerca del profitto presso la persona giuridica. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 41842/2015 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un imprenditore che ha patteggiato la pena in relazione al reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000. 
  Con la sentenza ex art. 444 c.p.p., è stata disposta anche la confisca di una somma equivalente all’imposta evasa, la quale, secondo la difesa dell’imputato, è stata quantificata “arbitrariamente”, posto che il giudice di merito ha fatto riferimento a quanto dichiarato nei modelli 770, senza acquisire la necessaria prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

In tal senso, la Suprema Corte ha osservato che la confisca non può mai superare il profitto del reato, inteso come risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta, comprensivo anche degli ulteriori vantaggi riflessi, riconducibili alle sanzioni e alle altre somme eventualmente dovute. Pertanto, “il giudice è tenuto a valutare l’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto medesimo”. Il giudice è altresì tenuto, quando l’imputato è un legale rappresentante di società, ad accertare se il profitto del reato possa essere rinvenuto presso la società medesima. 
E difatti le Sezioni Unite, con sentenza n. 10561/2014, hanno chiarito che:
- è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica;
- non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio;
- non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato;
- l’impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti profitto del reato. 
Su tali chiarimenti, dunque, l’errore del giudice di merito, il quale ha disposto la confisca per equivalente di una somma che ha assunto come pari all’imposta evasa, “limitandosi ad affermare”, scrivono i giudici di merito, “che essa rientrasse nell’ambito applicativo degli artt. 1, comma 143, della L. 244/2007 e art.3222-ter cp., e quindi senza affrontare la problematica in precedenza evidenziata”.

Di qui l’annullamento della sentenza di condanna limitatamente alla disposta confisca, con conseguente rinvio al Tribunale.

 

Bancarotta documentale: Cassazione Sent. n. 23251/2014

Bancarotta documentale: contabilità caotica insufficiente per condanna

Cassazione: sentenza n. 23251/2014

Una condanna per bancarotta fraudolenta documentale non si può fondare sul fatto che la contabilità non è stata consegnata al curatore in un’unica soluzione.

È quanto si evince dalla sentenza 4 giugno 2014 n. 23251 della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale. Gli Ermellini hanno annullato con rinvio una sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha riconosciuto la responsabilità di due soggetti per il reato di bancarotta fraudolenta.

Nel caso di specie, la documentazione contabile, necessaria alla ricostruzione del compendio patrimoniale societario, non fu consegnata al curatore del fallimento in un'unica soluzione, bensì in tre diverse riprese, in un arco temporale di 21 giorni. Parte della contabilità venne recuperata presso terzi, aventi tutti titolo per tenere presso di sé le scritture. Ebbene, sulla scorta di questi rilievi la Suprema Corte ha ritenuto non sufficientemente motivata la sentenza di condanna sottoposta al vaglio di legittimità.

La Suprema Corte ricorda che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio è impossibile per le modalità con le quali è tenuta la scrittura contabile, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, sono stati ostacolati da difficoltà che possono essere superate solo con particolare diligenza. Ma aver atteso 21 giorni per il deposito di tutta la documentazione disponibile, averla raccolta da soggetti comunque non estranei al contenzioso aziendale, aver acquisito in banca altra documentazione costituiscono circostanze che non sono state indicate (e tantomeno descritte) dal giudice di secondo grado “come condotte fortemente impegnative ed espressive di ‘particolare diligenza’ da parte del curatore”.

Ad avviso della Cassazione, in sostanza, la Corte d’appello non solo non ha chiarito l’impatto effettivo degli elementi di difficoltà, ma non ha neppure fatto luce sull’impossibilità effettiva di ricostruire il patrimonio della società fallita, posto che “una tenuta caotica della contabilità certo non consente una ‘verifica puntuale’, ma ben può consentire appunto una ricostruzione accettabile”.

La motivazione insufficiente della sentenza gravata, in merito alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato ascritto agli imputati, ha inciso anche sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Cassazione infatti precisa che il dolo deve essere positivamente accertato, sia pure induttivamente, sicché esso non può essere fatto discendere dalla sola circostanza (costituente l’elemento materiale del reato) che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Se poi si tratta di un’omissione contenuta in limiti temporali alquanto ristretti, appare determinante chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto conoscenza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, piuttosto, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza indagare sulle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice. È infatti pacifico che nel reato di bancarotta fraudolenta documentale l’elemento soggetto del reato consiste nel dolo “generico”, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore. Per il reato di bancarotta semplice è invece richiesto, indifferentemente, il dolo o la colpa, atteggiamenti mentali che sono ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture.

In conclusione, la S.C. ha rimesso gli atti alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo giudizio